[A] Sulla sussistenza di un onere di particolare motivazione sull’interesse pubblico relativamente ad abusi, oltretutto modesti, risalenti a venti anni prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione. [B] Sul giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria
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